LEGGE 22 MAGGIO N 81
Rendiamo noto le comunicazioni che ci sono state inoltrate dal Colap sul testo di legge 22 maggio , n. 81 (Jobs Act Lavoratori Autonomi) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno.
Pensiamo possa interessarvi,
Vi segnaliamo di seguito le principali novità, ferme restando tutte le riserve che il CoLAP ha sempre espresso rispetto a questo testo che, come già ampiamente detto, manca, a nostro avviso di tutta la parte relativa alla competitività.
Ad ogni modo, oggi c’è un testo di riferimento del lavoro autonomo e vi vogliamo evidenziare di seguito le disposizioni di maggior utilità ed interesse per i nostri professionisti:
LEGGE 22 MAGGIO N 81 Agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori autonomi, che prevede la deducibilità integrale:
- Spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10mila euro all’anno),
- delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5mila euro l’anno),
- Spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento di un incarico,
- dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Tutele
- l’accesso delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie al trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro;
- il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 a 6 mesi;
- la possibilità di fruire del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bambino;
- l’introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori (anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza);
- l’applicazione delle nuova disciplina anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo.
- i lavoratori autonomi possono usufruire della sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto al corrispettivo:
- in caso di gravidanza
- malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare;
- i periodi di malattia certificata come:
- conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche
- quelli connessi a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti
-
che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera.
E’ inoltre previsto dalla LEGGE 22 MAGGIO N 81
- l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, con il compito:
- a) di formulare proposte e indirizzi operativi soprattutto in tema di previdenza,
- b) welfare e formazione professionale.
- I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attivita’ di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico:
- di uno sportello dedicato al lavoro autonomo
- anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini
- i collegi professionali
- le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4,comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
- nonche’ con le associazioni comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali
- Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita’ di stazioni appaltanti:
- la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi
- o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca
- in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione
- A questo proposito il testo ribadisce tra l’altro l’equiparazione dei professionisti alle PMI ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei, ammettendone anche la partecipazione ai bandi attraverso reti di imprese e consorzi.